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Il Registro del tirocinio

Il Tirocinio Professionale è requisito propedeutico al sostenimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. Al termine del percorso di studi universitari, per sostenere l’esame di abilitazione professionale, è necessario svolgere un apposito tirocinio presso un Dottore Commercialista o un Esperto Contabile iscritto nell’Albo da almeno 5 anni ed in regola con la Formazione Professionale Continua.

Per effettuare il tirocinio è necessario iscriversi all’apposito registro dei tirocinanti. Il registro è tenuto da ciascun Ordine territoriale che ne cura l’aggiornamento e verifica periodicamente l’effettivo svolgimento del tirocinio anche tramite resoconti e colloqui con il tirocinante.

Il Registro dei tirocinanti è attualmente suddiviso in: 

  • Sezione A - “Tirocinanti Dottori Commercialisti”
    Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea specialistica. Alla sezione A si accede con il diploma di laurea magistrale della classe lm-56 ovvero della classe lm-77 (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) e con il diploma di laurea specialistica della classe 64S e 84S (D.m. 3 novembre 1999 n. 509). Il compimento del tirocinio costituisce condizione per l’iscrizione alla Sezione A “Commercialisti” dell’Albo professionale.
  • Sezione B - “Tirocinanti Esperti Contabili”
    Riservata ai soggetti che hanno conseguito la laurea triennale. Alla Sezione B si accede con il diploma di laurea triennale della classe l-18, ovvero della classe l-33 (D.m. 22 ottobre 2004 n. 270) e con il diploma di laurea triennale della classe 17 e 28 (ex DM 3 novembre 1999. n. 509). Il compimento del tirocinio costituisce condizione per l’iscrizione alla Sezione B “Esperti Contabili” dell’Albo professionale.

N.B. Il praticantato può essere svolto anche in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studi per il conseguimento della laurea triennale e della laurea magistrale, purché il corso di studio sia svolto conformemente agli accordi siglati dal Consiglio dell’Ordine e le Università, nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro siglata dal Consiglio Nazionale e dal MIUR.

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E' possibile svolgere una parte del praticantato presso un Professionista straniero. Il periodo di tirocinio svolto all'estero deve essere ininterrotto e non superiore ai 6 mesi. Il Dominus deve essere abilitato ed iscritto presso uno degli organismi riconosciuti, consultabili nell'informativa 48/10 del CNDCEC del 27 luglio 2010.

Per svolgere un periodo di tirocinio all'estero, il tirocinante deve inoltrare all'Ordine:

  1. preventiva richiesta di autorizzazione in carta semplice, accompagnata dall'attestazione del Dominus di sospensione del tirocinio professionale svolto presso il suo studio ed autorizzazione al trasferimento (redatta in carta intestata), accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
  2. attestazione del Professionista straniero, con firma originale (redatta in carta intestata) accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, che dichiari l'ammissione del richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti del Tirocinio specificando la durata della permanenza.

Per riprendere il Tirocinio presso l'Ordine di Ancona, il tirocinante deve presentare:

  1. relazione (in italiano) che attesti la frequenza e le attività svolte nell'arco del praticantato all'estero, firmata dal Professionista straniero.
  2. certificazione del Dominus originario che dichiari l'ammissione del richiedente a frequentare nuovamente il proprio studio

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